Informazioni normative, ambito di applicazione e riferimenti legislativi del calcolatore
Questo calcolatore è valido esclusivamente per organismi pubblici di mediazione ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Le tariffe applicate sono quelle minime previste dalla Tabella A allegata al decreto.
Gli organismi privati di mediazione possono applicare tariffe fino ai massimi previsti dalla stessa Tabella A. Per calcoli relativi ad organismi privati, si prega di consultare direttamente l'organismo di riferimento.
Il D.M. 150/2023 ha sostituito il precedente D.M. 180/2010, aggiornando le tariffe per le indennità dovute agli organismi di mediazione civile e commerciale. Il decreto stabilisce gli importi minimi e massimi che gli organismi possono richiedere alle parti per lo svolgimento della procedura di mediazione.
Il decreto prevede una struttura tariffaria articolata su tre componenti principali:
Importo fisso dovuto al momento della presentazione della domanda di mediazione, variabile in base al valore della controversia (€40-€110 per organismi pubblici).
Importo dovuto per la convocazione e lo svolgimento del primo incontro di mediazione (€60-€170 per organismi pubblici).
Importo variabile in base al valore della controversia, calcolato secondo la Tabella A allegata al decreto. Include maggiorazioni per accordo raggiunto (+10% al primo incontro, +25% negli incontri successivi).
La Tabella A prevede importi minimi e massimi articolati per scaglioni di valore della controversia:
| Valore Controversia | Minimo (Pubblici) | Massimo (Privati) |
|---|---|---|
| Fino a € 1.000 | € 80 | € 160 |
| € 1.001 - € 5.000 | € 160 | € 290 |
| € 5.001 - € 10.000 | € 290 | € 440 |
| € 10.001 - € 25.000 | € 440 | € 720 |
| € 25.001 - € 50.000 | € 720 | € 1.200 |
| € 50.001 - € 150.000 | € 1.200 | € 1.500 |
| Oltre € 5.000.000 | 0,2% | 0,3% |
Gli organismi pubblici sono istituiti presso enti pubblici (Camere di Commercio, Ordini professionali, ecc.) e applicano le tariffe minime previste dalla Tabella A del D.M. 150/2023.
✓ Questo calcolatore utilizza esclusivamente le tariffe minime degli organismi pubblici
Gli organismi privati sono costituiti da associazioni professionali, società o enti privati autorizzati dal Ministero della Giustizia. Possono applicare tariffe fino ai massimi previsti dalla Tabella A.
Per calcoli relativi ad organismi privati, consultare direttamente l'organismo di riferimento per conoscere le tariffe applicate.
L'Art. 16, comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022) prevede che gli organismi possano applicare una riduzione fino al 20% delle indennità per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice. Questa riduzione è facoltativa e può essere applicata sia dagli organismi pubblici che privati.
Dal 25 gennaio 2025, la durata massima della mediazione è stata aumentata da 3 a 6 mesi dal primo incontro. È possibile una proroga ulteriore di 3 mesi su accordo delle parti. Questo impatta sulla pianificazione dei procedimenti e sulla gestione delle scadenze.
Le parti che raggiungono un accordo in mediazione possono beneficiare di un credito d'imposta pari a:
Il credito è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili e deve essere richiesto entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Le parti ammesse al gratuito patrocinio (reddito ≤ €12.000) sono esenti dal pagamento delle indennità di mediazione e del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Regolamento recante la determinazione degli importi dovuti agli organismi di mediazione (sostituisce il D.M. 180/2010)
Modifiche al D.Lgs. 28/2010 - Introduzione riduzione tariffaria 20% per mediazioni obbligatorie/demandate
Modifiche alla durata della mediazione: da 3 a 6 mesi dal primo incontro (in vigore dal 25 gennaio 2025)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (contributo unificato e gratuito patrocinio)
Precedente regolamento tariffe mediazione, sostituito dal D.M. 150/2023
Le informazioni contenute in questo calcolatore sono fornite a scopo informativo e non costituiscono consulenza legale. I calcoli sono basati sulle tariffe minime previste dal D.M. 150/2023 per organismi pubblici di mediazione. Per situazioni specifiche o per organismi privati, si consiglia di consultare direttamente l'organismo di mediazione o un professionista legale qualificato. Il calcolatore viene aggiornato regolarmente per riflettere le modifiche normative, ma non si garantisce l'assenza di errori o omissioni.
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