Note Legali

Informazioni normative, ambito di applicazione e riferimenti legislativi del calcolatore

Ambito di Applicazione

Questo calcolatore è valido esclusivamente per organismi pubblici di mediazione ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Le tariffe applicate sono quelle minime previste dalla Tabella A allegata al decreto.

Gli organismi privati di mediazione possono applicare tariffe fino ai massimi previsti dalla stessa Tabella A. Per calcoli relativi ad organismi privati, si prega di consultare direttamente l'organismo di riferimento.

Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
Regolamento recante la determinazione degli importi dovuti agli organismi di mediazione

Contenuto del Decreto

Il D.M. 150/2023 ha sostituito il precedente D.M. 180/2010, aggiornando le tariffe per le indennità dovute agli organismi di mediazione civile e commerciale. Il decreto stabilisce gli importi minimi e massimi che gli organismi possono richiedere alle parti per lo svolgimento della procedura di mediazione.

Struttura Tariffaria

Il decreto prevede una struttura tariffaria articolata su tre componenti principali:

1. Spese di Avvio

Importo fisso dovuto al momento della presentazione della domanda di mediazione, variabile in base al valore della controversia (€40-€110 per organismi pubblici).

2. Spese per il Primo Incontro

Importo dovuto per la convocazione e lo svolgimento del primo incontro di mediazione (€60-€170 per organismi pubblici).

3. Indennità per Incontri Successivi

Importo variabile in base al valore della controversia, calcolato secondo la Tabella A allegata al decreto. Include maggiorazioni per accordo raggiunto (+10% al primo incontro, +25% negli incontri successivi).

Tabella A - Scaglioni di Valore

La Tabella A prevede importi minimi e massimi articolati per scaglioni di valore della controversia:

Valore ControversiaMinimo (Pubblici)Massimo (Privati)
Fino a € 1.000€ 80€ 160
€ 1.001 - € 5.000€ 160€ 290
€ 5.001 - € 10.000€ 290€ 440
€ 10.001 - € 25.000€ 440€ 720
€ 25.001 - € 50.000€ 720€ 1.200
€ 50.001 - € 150.000€ 1.200€ 1.500
Oltre € 5.000.0000,2%0,3%
Organismi Pubblici vs Organismi Privati
Differenze e implicazioni tariffarie

Organismi Pubblici di Mediazione

Gli organismi pubblici sono istituiti presso enti pubblici (Camere di Commercio, Ordini professionali, ecc.) e applicano le tariffe minime previste dalla Tabella A del D.M. 150/2023.

✓ Questo calcolatore utilizza esclusivamente le tariffe minime degli organismi pubblici

Organismi Privati di Mediazione

Gli organismi privati sono costituiti da associazioni professionali, società o enti privati autorizzati dal Ministero della Giustizia. Possono applicare tariffe fino ai massimi previsti dalla Tabella A.

Per calcoli relativi ad organismi privati, consultare direttamente l'organismo di riferimento per conoscere le tariffe applicate.

Riduzioni Tariffarie

L'Art. 16, comma 4-bis del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022) prevede che gli organismi possano applicare una riduzione fino al 20% delle indennità per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice. Questa riduzione è facoltativa e può essere applicata sia dagli organismi pubblici che privati.

Implicazioni Normative e Aggiornamenti Recenti
Aggiornamento 2025

D.Lgs. 216/2024 - Durata Mediazione

Dal 25 gennaio 2025, la durata massima della mediazione è stata aumentata da 3 a 6 mesi dal primo incontro. È possibile una proroga ulteriore di 3 mesi su accordo delle parti. Questo impatta sulla pianificazione dei procedimenti e sulla gestione delle scadenze.

Agevolazioni Fiscali

Credito d'Imposta (Art. 20 D.Lgs. 28/2010)

Le parti che raggiungono un accordo in mediazione possono beneficiare di un credito d'imposta pari a:

  • €600 TOTALE ripartito tra indennità di mediazione e compenso avvocato
  • €518 per il contributo unificato versato

Il credito è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili e deve essere richiesto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Esenzioni

Gratuito Patrocinio

Le parti ammesse al gratuito patrocinio (reddito ≤ €12.000) sono esenti dal pagamento delle indennità di mediazione e del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia).

Riferimenti Normativi Completi

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

Regolamento recante la determinazione degli importi dovuti agli organismi di mediazione (sostituisce il D.M. 180/2010)

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Modifiche al D.Lgs. 28/2010 - Introduzione riduzione tariffaria 20% per mediazioni obbligatorie/demandate

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 216

Modifiche alla durata della mediazione: da 3 a 6 mesi dal primo incontro (in vigore dal 25 gennaio 2025)

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (contributo unificato e gratuito patrocinio)

D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (abrogato)

Precedente regolamento tariffe mediazione, sostituito dal D.M. 150/2023

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo calcolatore sono fornite a scopo informativo e non costituiscono consulenza legale. I calcoli sono basati sulle tariffe minime previste dal D.M. 150/2023 per organismi pubblici di mediazione. Per situazioni specifiche o per organismi privati, si consiglia di consultare direttamente l'organismo di mediazione o un professionista legale qualificato. Il calcolatore viene aggiornato regolarmente per riflettere le modifiche normative, ma non si garantisce l'assenza di errori o omissioni.

Domande Frequenti (FAQ)
Risposte alle domande più comuni degli utenti