Imposta reminder automatici via email per deposito verbali, udienze e termini perentori
Durata massima del procedimento di mediazione: 6 mesi dalla data di deposito della domanda (Art. 6 D.Lgs. 28/2010 mod. D.Lgs. 216/2024). Prorogabile per periodi di 3 mesi.
Nota: Riceverai un'email di promemoria 7 giorni prima della scadenza. L'email conterrà tutti i dettagli della scadenza e le azioni da compiere.
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⚠️ AGGIORNAMENTO NORMATIVO: D.Lgs. 216/2024 (Correttivo Cartabia) - In vigore dal 25.1.2025
Le scadenze indicate sono aggiornate al nuovo testo del D.Lgs. 28/2010 modificato dal D.Lgs. 216/2024.
Procedure volontarie/obbligatorie:
• Durata: 6 mesi (prima 3 mesi)
• Proroghe: illimitate di 3 mesi ciascuna
Procedure delegate dal giudice:
• Durata: 6 mesi
• Proroga: 1 sola volta per max 3 mesi (tot. 9 mesi)
Riferimento: Art. 6 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 216/2024)
Nota: Termine non soggetto a sospensione feriale
Termine: Primo incontro tra 20 e 40 giorni (prima: entro 30gg)
Riferimento: Art. 5 D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 216/2024)
Conseguenza: Improcedibilità della domanda rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza
Decadenza: Interviene quando:
• Domanda depositata ma nessun incontro tenuto
• Data originaria (20-40gg) rinviata oltre i 6 mesi
Termine impugnazione delibera: 30 giorni dalla decadenza
Riferimento: Art. 71-quater disp. att. c.c.
⚠️ IMPORTANTE: Si applica SOLO in materia condominiale
Modalità: Accordo scritto tra le parti
Forma: A verbale o accordo scritto richiamato nel verbale
Tempistica: Prima dello spirare del termine
Comunicazione: Produzione in giudizio (se delegata)
Riferimento: Art. 6 comma 3-4 D.Lgs. 28/2010